Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Ufficio Tecnico Comune di Biccari
Cig: 917198731D
Cup: F71E20000680002
Stato: In attesa di aggiudicazione
Oggetto: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo. Ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/20196, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs.50/2016. RISORSE EX D.LGS. N. 625/96 ART. 20 COMMA 1-BIS E L.R. N. 7/2002 ART. 45 (IDROCARBURI) - LAVORI SULLE INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE – “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE AL D.L. 152/2006 DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELL’AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DEL COMUNE DI BICCARI” - LOTTO 2B - LOTTO 2B - CUP: F71E20000680002 – IMPORTO PROGETTO EURO 300.000,00.
Descrizione: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo. Ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/20196, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs.50/2016. RISORSE EX D.LGS. N. 625/96 ART. 20 COMMA 1-BIS E L.R. N. 7/2002 ART. 45 (IDROCARBURI) - LAVORI SULLE INFRASTRUTTURE DI CONNESSIONE – “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE AL D.L. 152/2006 DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELL’AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DEL COMUNE DI BICCARI” - LOTTO 2B - LOTTO 2B - CUP: F71E20000680002 – IMPORTO PROGETTO EURO 300.000,00.
Importo di gara: € 208.500,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 203.500,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 5.000,00
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. VINCENZO MANZI
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione: 05/04/2022
Data scadenza presentazione chiarimenti:
05/05/2022 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
09/05/2022 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa e tecnica:
-
Da:
09/05/2022 12:30 - Europe/Rome
-
A:
12/05/2022 16:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
12/05/2022 16:30 - Europe/Rome
Caricamento busta economica
-
Da:
04/06/2022 12:00 - Europe/Rome
-
A:
08/06/2022 12:00 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
09/06/2022 19:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Det_2022_244_v0.pdf.p7m
Bando di gara - bando _ disciplinare prot. 2170-05.04.2022.pdf
DGUE - espd-request.pdf
ALL. 1 - Allegato A 1 Istanza partecipazione.pdf
ALL. 2 - Allegato A 2 Dichiarazione IMPRESA AUSILIARIA.pdf
ALL. 3 - Allegato A 3 Dichiarazione soggetti art 80 c. 3 DLgs n50_2016.pdf
ALL. 4 - Allegato A 4 Dichiarazione Legali Rappresentanti consorziate.pdf
ALL. 5 - Allegato A 5 Dichiarazione familiari conviventi.pdf
ALL. 6 - Allegato A 6 Dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti.pdf
ALL. 7 - Allegato A 7 Dichiarazione standard sociali minimi.pdf
ALL. 8 - Allegato A 8 Dichiarazione di impegno.pdf
ALL. 9 - Allegato A 9 Modello offerta economica_tempo.pdf
progetto esecutivo - PDF PROGETTO ESECUTIVO.rar
determina a contrarre n. 131-244 del 05.04.2022 - Det_2022_244_v0.pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - comuicazione ammessi ed esclusi.pdf.p7m
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione ammessi ed esclusi.pdf
Determina di nomina commissione - Det_2022_383_v2.pdf.p7m
Verbali di Gara
Verbale verifica documentazione amministrativa - verbale firmato_del 12.5.2022.pdf.p7m
Verbale di apertura delle buste tecniche - Verbale di apertura delle buste tecniche.pdf
Verbale valutazione documentazione tecnica - Verbale valutazione offerta tecnica.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale_aggiudicazione_provvisoria .pdf.p7m
Chiarimenti
RISCONTRI RUP :
Si richiama che per la partecipazione alla gara di appalto per l’affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L’affidatario come nel caso in specie– se sprovvisto della relativa qualificazione subappalterà l’esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante
il contratto di subappalto;
Si da atto pertanto, in ossequio alla vigente norma in materia, che il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l’importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale;
Nel disciplinare di gara, altresì dalla normativa in materia, si evince che le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria sono di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ma di importo inferiore a € 150.000,00m per cui anche ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b, esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Sempre in riferimento a detto comma ed ai sensi dell’art. 92 comma 7 essendo previste nel bando categorie di cui al citato art. 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000,00 euro e singolarmente superiore al quindi per cento, ai sensi dell’ex art. 37 c. 11 del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90.
Inoltre in ossequio al comma 3 dell’art. 109 del regolamento le lavorazioni in parola, scorporabili, sono indicate nel bando di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
Per la partecipazione alla gara pertanto come richiesto dall’O.E. nel caso in argomento l’impresa potrà:
1 – dichiarare di avere i requisiti per le categorie scorporabili di cui all’art. 90 pur non avendo la SOA essendo tale categoria di importo inferiore a euro 150.000,00 e pertanto eseguire direttamente le opere;
2 – dichiarare di voler subappaltare integralmente ad impresa qualificata le opere inerenti la categoria in parola e successivamente presentare gli atti, compreso il contratto di subappalto ;
3 – costituire un’associazione di tipo verticale con imprese in possesso di qualificazione inerenti le categorie scorporabili;
Biccari, lì 12.04.2022
Il responsabile del Settore Tecnic
RISCONTRI RUP :
Si richiama che per la partecipazione alla gara di appalto per l’affidamento di lavori pubblici è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L’affidatario come nel caso in specie– se sprovvisto della relativa qualificazione subappalterà l’esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante
il contratto di subappalto;
Si da atto pertanto, in ossequio alla vigente norma in materia, che il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l’importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale;
Nel disciplinare di gara, altresì dalla normativa in materia, si evince che le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria sono di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ma di importo inferiore a € 150.000,00m per cui anche ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b, esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Sempre in riferimento a detto comma ed ai sensi dell’art. 92 comma 7 essendo previste nel bando categorie di cui al citato art. 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000,00 euro e singolarmente superiore al quindi per cento, ai sensi dell’ex art. 37 c. 11 del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90.
Inoltre in ossequio al comma 3 dell’art. 109 del regolamento le lavorazioni in parola, scorporabili, sono indicate nel bando di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
Per la partecipazione alla gara pertanto come richiesto dall’O.E. nel caso in argomento l’impresa potrà:
1 – dichiarare di avere i requisiti per le categorie scorporabili di cui all’art. 90 pur non avendo la SOA essendo tale categoria di importo inferiore a euro 150.000,00 e pertanto eseguire direttamente le opere;
2 – dichiarare di voler subappaltare integralmente ad impresa qualificata le opere inerenti la categoria in parola e successivamente presentare gli atti, compreso il contratto di subappalto ;
3 – costituire un’associazione di tipo verticale con imprese in possesso di qualificazione inerenti le categorie scorporabili;
Biccari, lì 12.04.2022
Il responsabile del Settore Tecnic
RISCONTRI RUP :
• Si conferma quanto riportato negli atti di gara che trattasi di appalto a corpo, per cui l’O.E. dovrà formulare la propria offerta come ribasso percentuale sull’importo a base di gara, giusto bando e disciplinare di gara, pur considerando la redazione del computo metrico estimativo, le cui misurazioni definiscono il corpo d’opera;
• Per quanto concerne la categoria OG1 (subappaltabile al 30% come disposto nel disciplinare di gara) si premette come il legislatore con il D.L. n. 77/2021, ha ritenuto sostanzialmente rispondere alle esigenze del piano nazionale ripresa e resilienza e piano nazionale complementare (PNRR e PNC) per cui considera all’art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto) gli aspetti inerenti il subappalto in attinenza alle percentuali ed ha inoltre abrogato con il comma 2 lett. b) il comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (periodo fino al 31.10.2021 poi prorogato a tutt’oggi).
Il D.L. n. 77/2021 poi convertito con la legge n. 55/2021 ha abrogato e dato indicazioni in materia di subappalto, ma non ha obbligato la stazione appaltante all’applicazione di una percentuale stabilita se non al rispetto dei principi di trasparenza, massima partecipazione e snellimento delle procedure di gara ecc..
Inoltre nella fattispecie si tratta di finanziamento escluso dalle procedure comunitarie, per cui questa Stazione Appaltante ha ritenuto, per l’appalto de quo adottare le percentuali indicate nel disciplinare di gara, considerando che la categoria OG1 è di importo inferiore a € 40.000,00 a qualificazione non obbligatoria e i cui requisiti possono essere dimostrati con il fatturato degli ultimi anni, il cui importo dovrà essere almeno pari a quello della stessa categoria. I requisiti da possedere per l’esecuzione dei lavori, ovvero i limiti delle garanzie che devono possedere gli operatori economici restano comunque di competenza e discrezionalità della Stazione Appaltante / RUP che dovrà predisporre gli atti di gara. In definitiva spetta in ogni caso al RUP circoscrivere, nell’ambito dell’indicazione delle norme, i criteri, soglie e altro necessari a garantire la Stazione Appaltante per la buona e corretta esecuzione dei lavori.
La questione, inoltre del subappalto per intero della categoria OG1 sembra di irrilevante consistenza, atteso che la categoria prevalente è la OS22 a qualificazione obbligatoria, come anche l’altra categoria la OS30, nel mentre la predetta OG1 non è a qualificazione obbligatoria e di importo di € 34.485,02.
Si rappresenta comunque la più ampia disponibilità, anche in sede di sopralluogo/presa visione, nel fornire, da parte del RUP, ulteriori delucidazioni in merito, al fine di consentire la massima partecipazione alla gara in oggetto.
Biccari, lì 12.04.2022
Il responsabile del Settore Tecnico – RUP - arch. Vincenzo Manzi
RISCONTRI RUP :
• Si anticipa che con precedenti chiarimenti si è riscontrato in merito alla categoria 0S30 di cui si riporta stralcio:
• …….. Per la partecipazione alla gara pertanto come richiesto dall’O.E. nel caso in argomento (OS30) l’impresa potrà:
1 – dichiarare di avere i requisiti per le categorie scorporabili di cui all’art. 90 pur non avendo la SOA essendo tale categoria di importo inferiore a euro 150.000,00 e pertanto eseguire direttamente le opere;
2 – dichiarare di voler subappaltare integralmente ad impresa qualificata le opere inerenti la categoria in parola e successivamente presentare gli atti, compreso il contratto di subappalto ;
3 – costituire un’associazione di tipo verticale con imprese in possesso di qualificazione inerenti le categorie scorporabili;
Nella fattispecie il bando – disciplinare di gara riporta la dicitura delle categorie subappaltabili e scorporabili, così come prevede la norma. Per le categorie risultano indicate anche le quote subappaltabili.
Nell’ambito della normativa in materia di subappalto vi sono state sostanziali disposizioni legislative sia nazionali che comunitarie oltre a numerose sentenze e pareri ANAC, da cui si evince la volontà di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara da parte degli operatori economici.
Tanto predetto e volendo aderire alle disposizioni innanzi richiamate, è evidente che il subappalto per l’intero 100% della categoria OS30, potrà trovare accoglimento, ai fini della massima partecipazione alla presente procedura di gara, a condizione che sia indicato l’operatore economico il quale dovrà essere in possesso dei requisiti tecnici ed economico/finanziari ovvero della qualifica SOA;
Stante quanto predetto è chiaro che l’operatore economico, al quale affidare il subappalto, dovrà essere disponibile già in sede di partecipazione alla gara, in quanto per il caso in parola, sarà possibile partecipare alla gara subappaltando integralmente (l’intera categoria 100% ) ad impresa in possesso dei requisiti, previa opportuna dichiarazione in sede di gara, garantendo pertanto la esecuzione delle opere da parte di impresa qualificata.
Considerato che operatore economico al quale subappaltare integralmente la cat. OS30, dovrà essere indicato/dichiarato già in sede di partecipazione alla gara, come precisato con precedente chiarimento, potrà essere costituita un’ATI verticale (punto 3 innanzi richiamato).
Biccari, lì 21.04.2022
Il Responsabile del Settore Tecnico – RUP
f.to Arch. Vincenzo Manzi
RISCONTRI RUP :
• Si anticipa che con precedenti chiarimenti si è riscontrato in merito alla categoria 0S30 di cui si riporta stralcio:
• …….. Per la partecipazione alla gara pertanto come richiesto dall’O.E. nel caso in argomento (OS30) l’impresa potrà:
1 – dichiarare di avere i requisiti per le categorie scorporabili di cui all’art. 90 pur non avendo la SOA essendo tale categoria di importo inferiore a euro 150.000,00 e pertanto eseguire direttamente le opere;
2 – dichiarare di voler subappaltare integralmente ad impresa qualificata le opere inerenti la categoria in parola e successivamente presentare gli atti, compreso il contratto di subappalto ;
3 – costituire un’associazione di tipo verticale con imprese in possesso di qualificazione inerenti le categorie scorporabili;
Nella fattispecie il bando – disciplinare di gara riporta la dicitura delle categorie subappaltabili e scorporabili, così come prevede la norma. Per le categorie risultano indicate anche le quote subappaltabili.
Nell’ambito della normativa in materia di subappalto vi sono state sostanziali disposizioni legislative sia nazionali che comunitarie oltre a numerose sentenze e pareri ANAC, da cui si evince la volontà di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara da parte degli operatori economici.
Tanto predetto e volendo aderire alle disposizioni innanzi richiamate, è evidente che il subappalto per l’intero 100% della categoria OS30, potrà trovare accoglimento, ai fini della massima partecipazione alla presente procedura di gara, a condizione che sia indicato l’operatore economico il quale dovrà essere in possesso dei requisiti tecnici ed economico/finanziari ovvero della qualifica SOA;
Stante quanto predetto è chiaro che l’operatore economico, al quale affidare il subappalto, dovrà essere disponibile già in sede di partecipazione alla gara, in quanto per il caso in parola, sarà possibile partecipare alla gara subappaltando integralmente (l’intera categoria 100% ) ad impresa in possesso dei requisiti, previa opportuna dichiarazione in sede di gara, garantendo pertanto la esecuzione delle opere da parte di impresa qualificata.
Considerato che operatore economico al quale subappaltare integralmente la cat. OS30, dovrà essere indicato/dichiarato già in sede di partecipazione alla gara, come precisato con precedente chiarimento, potrà essere costituita un’ATI verticale (punto 3 innanzi richiamato).
Riscontro _RUP
La richiesta dell’O.E. in oggetto non rientra nei casi previsti dall’art. 79 del d.lgs. 50/2016, che fissa chiaramente i motivi per cui è consentita la proroga del termine: al comma 3 e al comma 5 bis;
le motivazioni riportate sono le seguenti:
1. se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata il termine è di quattro giorni
2. se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara;
3. nel caso di malfunzionamento informatico del portale che gestisce la procedura di gara, per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.
Non appare, quindi, possibile che la stazione appaltante possa decidere di prorogare il termine di scadenza al di fuori delle ipotesi previste.
Riscontro _RUP
Nel disciplinare di gara viene specificato in merito alla DOCUMENTAZIONE ASSOLVIMENTO PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO: l’assolvimento del pagamento dell’imposta deve avvenire con pagamento mediante le modalità previste dall’Agenzia Delle Entrate competente tramite il modello F23. L’importo dell’imposta di bollo dovrà essere determinato in funzione della spesa commisurata al valore della marca da bollo (attualmente pari a € 16,00) che deve accompagnare l’offerta economica prodotta per la singola gara. Nel Modello F23 si dove specificare il C.I.G della gara e il codice dell’ufficio territoriale competente. Il versamento deve essere acquisito in formato pdf e sottoscritto con firma digitale.
L'imposta di bollo pertanto andrà pagata unicamente tramite l'F23. Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale. Non appare, quindi, possibile pagare con una marca da bollo;